IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392,  recante  «Trasferimento  ai
Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari»,
e successive modificazioni; 
  Visto il decreto-legge 24  gennaio  2015,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 marzo  2015,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di esenzione IMU», e, in particolare, l'art. 1; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  26   maggio   2016,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016, recante
«Attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi  390  milioni
di euro per l'anno 2016»; 
  Visto il decreto-legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016,  n.  160,  recante  «Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali  e  il  territorio»,  e
successive modificazioni; 
  Vista la legge 11 dicembre  2016,  n.  232,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2017  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2017-2019», e in  particolare  l'art.  1,
comma 433, che istituisce, nello stato di previsione della spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo,  denominato  «Fondo
da ripartire per il finanziamento di interventi a favore  degli  Enti
territoriali  solo  in  termini  di  saldo  netto   da   finanziare»,
alimentato dalle seguenti risorse: 
    a) le risorse in conto residui di cui al comma  13  dell'art.  11
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  non  erogate  alla
data di entrata in vigore della legge di bilancio; 
    b)  le  risorse  in  conto  residui  di  cui   all'art.   2   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  modificazioni  e
rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art.  8
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  non  erogate  alla
data di entrata in vigore della legge di bilancio; 
      c)  le  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'art.  3   del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi  rifinanziamenti,  ivi
comprese  le  quote  funzionali  all'attuazione  dell'art.   35   del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data  di  entrata
in vigore della legge di bilancio; 
      d) le somme disponibili  sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 45, comma 2,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo,  nonche'  di
cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
alla data del 31 dicembre 2016; 
  Visto il comma 437, primo periodo, del medesimo art. 1 della  legge
11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che le risorse di cui al  comma
433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno  2017
per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433; 
  Considerato che le somme di cui alla lettera a), per un importo  di
623.728.816,77  euro,  alla   lettera   b),   per   un   importo   di
207.603.481,97  euro,  alla   lettera   c),   per   un   importo   di
471.732.926,00  euro,  e  alla  lettera  d),  per   un   importo   di
703.538.389,64 euro, del comma 433, riassegnate ai  sensi  del  comma
437 al Fondo, ai fini della  ripartizione  per  il  finanziamento  di
interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di  saldo
netto da finanziare, ammontano a complessivi 2.006.603.614,38 euro; 
  Visto il comma 437, secondo periodo,  del  medesimo  art.  1  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui ciascun ente territoriale
beneficiario del Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 24
dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo  di  cui
al comma 466 dello stesso art. 1 in misura pari al Fondo stesso; 
  Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge  11  dicembre  2016,  n.
232, che prevede che  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del
Ministero dell'economia  e  delle  finanze  e'  istituito  un  fondo,
denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di  interventi  a
favore degli Enti territoriali», con una dotazione di  969,6  milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935  milioni  di
euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e  di  925  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2047; 
  Visto altresi' il comma 439 dell'art. 1  della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, che demanda a uno o piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata  di  cui
all'art. 8 del  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  la
disciplina dei beneficiari, delle  finalita',  dei  criteri  e  delle
modalita' di riparto dei fondi di cui ai predetti commi 433 e 438; 
  Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano sancita  in  Conferenza  Stato  -  Regioni  nella
seduta dell'11 febbraio 2016,  che,  tra  l'altro,  ha  stabilito  le
modalita'  del  concorso  delle  Regioni  a  statuto  ordinario  agli
obiettivi di finanza pubblica  per  l'anno  2016  e  ha  definito  il
riparto del contributo attribuito alle medesime  Regioni  per  l'anno
2016 per la riduzione del debito, ai sensi dell'art.  1,  commi  680,
682 e 683 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2016)»; 
  Vista  la  sentenza  del  Consiglio  di  Stato,  Direzione  IV,  n.
5008/2015 del 3 novembre 2015; 
  Considerato l'impegno della  Regione  Siciliana  a  riconoscere  ai
liberi consorzi del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo
di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno  2016,
quale sostegno  al  concorso  alla  finanza  pubblica  da  parte  dei
medesimi enti di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190  del
2014; 
  Considerato l'impegno del Governo a istituire, in  accordo  con  la
Regione Sardegna, un tavolo per la definizione  del  passaggio  della
competenza in materia di finanza  locale  dallo  Stato  alla  Regione
Sardegna; 
  Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di  cui  all'art.  8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta  del  23
febbraio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Dotazione fondo da ripartire per il  finanziamento  di  interventi  a
favore degli Enti territoriali solo in  termini  di  saldo  netto  da
                             finanziare 
 
  1. Il Fondo da ripartire  per  il  finanziamento  di  interventi  a
favore degli Enti territoriali solo in  termini  di  saldo  netto  da
finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della  legge  11  dicembre
2016, n. 232, e' pari a 2.006.603.614,38 euro ed e' composto: 
    a) dalle risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11
del  decreto-legge  28  giugno   2013,   n.   76,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  99,  non  erogate  alla
data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 623.728.816,77; 
    b)  dalle  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'art.  2  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno  2013,  n.  64,  e  successivi  modificazioni  e
rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art.  8
del  decreto-legge  19  giugno   2015,   n.   78,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125,  non  erogate  alla
data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 207.603.481,97; 
    c)  dalle  risorse  in  conto  residui  di  cui  all'art.  3  del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese  le
quote funzionali all'attuazione dell'art.  35  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, non erogate alla data del 21 dicembre 2016,  pari
ad euro 471.732.926,00; 
    d) dalle somme disponibili sulla  contabilita'  speciale  di  cui
all'art. 45, comma 2,  del  decreto-legge  24  aprile  2014,  n.  66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non
utilizzate per le finalita' di cui al medesimo  articolo  nonche'  di
cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2016,  n.  160,
alla data del 31 dicembre 2016, pari ad euro 703.538.389,64.