IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 24 aprile 1941, n. 392, recante «Trasferimento ai Comuni del servizio dei locali e dei mobili degli Uffici giudiziari», e successive modificazioni; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di esenzione IMU», e, in particolare, l'art. 1; Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 26 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016, recante «Attribuzione ai comuni di un contributo di complessivi 390 milioni di euro per l'anno 2016»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, recante «Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», e successive modificazioni; Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», e in particolare l'art. 1, comma 433, che istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse: a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio; b) le risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio; c) le risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della legge di bilancio; d) le somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo, nonche' di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016; Visto il comma 437, primo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433; Considerato che le somme di cui alla lettera a), per un importo di 623.728.816,77 euro, alla lettera b), per un importo di 207.603.481,97 euro, alla lettera c), per un importo di 471.732.926,00 euro, e alla lettera d), per un importo di 703.538.389,64 euro, del comma 433, riassegnate ai sensi del comma 437 al Fondo, ai fini della ripartizione per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare, ammontano a complessivi 2.006.603.614,38 euro; Visto il comma 437, secondo periodo, del medesimo art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, secondo cui ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 dello stesso art. 1 in misura pari al Fondo stesso; Visto il comma 438 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che prevede che nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047; Visto altresi' il comma 439 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, che demanda a uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, la disciplina dei beneficiari, delle finalita', dei criteri e delle modalita' di riparto dei fondi di cui ai predetti commi 433 e 438; Vista l'intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sancita in Conferenza Stato - Regioni nella seduta dell'11 febbraio 2016, che, tra l'altro, ha stabilito le modalita' del concorso delle Regioni a statuto ordinario agli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016 e ha definito il riparto del contributo attribuito alle medesime Regioni per l'anno 2016 per la riduzione del debito, ai sensi dell'art. 1, commi 680, 682 e 683 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)»; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Direzione IV, n. 5008/2015 del 3 novembre 2015; Considerato l'impegno della Regione Siciliana a riconoscere ai liberi consorzi del proprio territorio un contributo annuo aggiuntivo di 70 milioni di euro rispetto a quelli riconosciuti nell'anno 2016, quale sostegno al concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti di cui al comma 418 dell'art. 1 della legge n. 190 del 2014; Considerato l'impegno del Governo a istituire, in accordo con la Regione Sardegna, un tavolo per la definizione del passaggio della competenza in materia di finanza locale dallo Stato alla Regione Sardegna; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 23 febbraio 2017; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1 Dotazione fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare 1. Il Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare di cui al comma 433 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' pari a 2.006.603.614,38 euro ed e' composto: a) dalle risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'art. 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 623.728.816,77; b) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'art. 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 207.603.481,97; c) dalle risorse in conto residui di cui all'art. 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'art. 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data del 21 dicembre 2016, pari ad euro 471.732.926,00; d) dalle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'art. 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalita' di cui al medesimo articolo nonche' di cui al comma 2 dell'art. 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016, pari ad euro 703.538.389,64.